Per le pensioni degli invalidi un bonus anzianità

 

RICONOSCIUTI DUE MESI EXTRA PER OGNI ANNO DI VERSAMENTI.

Scatta dal 2002, a favore dei lavoratori sordomuti (articolo 1 della legge 381/70) e degli invalidi per qualsiasi causa, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative. E' quando prevede l'articolo 80, comma 3, della Finanziaria 2001. Il beneficio viene riconosciuto, a richiesta degli interessati, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. L'accredito figurativo è utile ai soli fini del raggiungimento del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Il beneficio spetta ai lavoratori sordomuti e agli invalidi di qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella "A" allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, sostituita dalla tabella allegata al Dpr 834/81. Si tratta di gravi lesioni consistenti nella perdita (totale o parziale) di arti superiori e/o inferiori. Si ritiene che l'accreditamento possa avvenire, dal 2002, anche per i periodi lavorativi svolti in precedenza in presenza dei requisiti stabiliti dalla Finanziaria 2001.

Intanto, con la circolare 221 del 28 dicembre scorso l'Inps spiega il passaggio alle Regioni, dal 1° gennaio 2001, delle funzioni di concessione dei trattamenti economici (pensioni, assegni e indennità) agli invalidi civili. Va ricordato che attualmente l'accertamento sanitario è affidato alle Asl, mentre le prefetture provvedono alla verifica dei provvedimento, all'acquisizione e alla trasmissione degli elementi per la liquidazione. L'Inps, invece perfeziona l'istruttoria, calcola la prestazione e dispone l'emissione dei documenti e il pagamento. Va inoltre ricordato che l'articolo 130 del decreto legislativo 112/98 ha previsto il trasferimento a un Fondo di gestione istituito presso l'Inps della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spertanti ai minorati (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili). La Concessione dei nuovi trattamenti economici a favore dei minorati civili sarà trasferita alle Regioni con il varo dei decreti della presidenza del Consiglio dei ministri che fissano le decorrenze dell'esercizio da parte delle Regioni e degli enti locali di tali funzioni. Nel frattempo la concessione dei nuovi benefici economici per i minorati civili resterà di competenza del ministero dell'Interno e delle prefetture.

E con il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 (<Gazzetta Ufficiale> 239 del 12 ottobre) è stato dato attuazione al passaggio di funzioni alle Regioni, individuando le resorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da attribuire ai governi locali. Il decreto stabilisce che:

L'articolo 80, comma 8, della Finanziaria 2001 stabilisce però che le Regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile (articolo 130 del decreto 112/98) sia esercitata dall'Inps a seguito della stipula di accordi con le Regioni. Così il cerchio potrebbe chiudersi nell'ambito Inps.

 

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