Mezzi di locomozioni per portatori di handicap

 

L'art. 6 della legge 488/99 (finanziaria 2000) ha estesola detrazione integrale dall'imposta IRPEF (art. 13 bis, comma 1, lettera c, del DPR n. 917/1986, Testo unico delle imposte sui ridditi, Tuir) alle spese per i mezzi limitatamente agli autoveicoli aventi le caratteristiche che saranno stabilite con Decreto del Ministrero delle Finanze.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

La circolare n. 247/E del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze chiarisce che tale modifica normativa è finalizzata ad ampliare i beneficiari della detrazione d'imposta prevista dal citato articolo 13-bis, lettera c, del TUIR, comprendendo, oltre i soggetti con difficoltà motorie, anche i soggetti non vedenti ed i sordomuti. Ciò comporta che la detrazione sarà fruita di citati soggetti anche per veicoli non adattati, le cui caratteristiche saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Inoltre, l'agevolazione potrà essere fruita da un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del soggetto portatore di handicap fiscalmente a suo carico.

Per quanto riguarda le modalità per fruire della detrazione, si può fare riferimento a quanto già previsto nelle istruzioni relative alla compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi per l'acquisto di veicoli necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie.

Pertanto, anche in tal caso, l'agevolazione è riferita all'acquisto di un solo autoveicolo ogni 4 anni, salvo casi particolari.

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