Iva agevolata al 4%

Riepilogo :

IVA AGEVOLATA

Occorre :

 

DETRAZIONI IRPEF

Occorre :

Come si può notare, le certificazioni e le documentazioni richieste sono diverse a seconda del tipo di agevo- lazione cui si vuole ottenere; le due agevolazioni possono essere richieste entrambe.

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La normativa di riferimento

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Decreto del Ministro delle Finanze 14 marzo 1998

"Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ri- dotta al 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei sog- getti portatori di handicap".   (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998)

IL MINISTERO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernete istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modali- ta alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap;

Considerato che occorre provvedere; DECRETA :Articolo 1.

1. Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare I'autosufficienza e l'integra- zione dei soggetti portatori di handicap, di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sul va- lore aggiunto si applica nella misura del 4 per cento.

Articolo 2.

1. Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o infor- matiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilita- re la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

2. I soggetti portatori di handicap, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento, per le cessioni dei sus- sidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei loro confronti producono il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizza- tiva rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il colle- gamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra.

3. La documentazione prevista nel precedente comma è prodotta al cedente anteriormente all'effettuazione della cessione ovvero all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione di importazione.

Il Ministro: Visco

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Legge 28 febbraio 1997, n. 30

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra finanziaria pubblica per l'anno 1997". (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 1997)

Capo 1
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem- bre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni :

a) nell'articolo 13-bis, come modificato dall'articolo 3, comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con- cernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), terzo periodo dopo le parole "menomazioni funzionali permanenti" sono inserite le seguenti, "nonchè quelle per sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'auto- sufficenza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";

(omissis)

Art. 2 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

(omissis)

9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'appli- cazione della predetta aliquota.

(omissis)

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Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 9 gennaio 1998

"Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-6 e della bu- sta per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 1998 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che inten- dono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef ai movimenti e partiti politici nonché dello schema di certificazione unica (modello CUD), concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1998, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dell'imponibile preso a base per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonché per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensioni cor- risposti nell'anno 1998, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate."
(Pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1998)

(omissis)

Allegato A

(omissis)

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 1997 non hanno posseduto redditi che concorrono alla forma- zione del reddito complessivo per un ammontare superiore a £. 5.500.000:

1) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
2) i figli (anche se naturali riconosciuti, adottati, affidati o affiliati), minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
3) i figli di età non superiore a 26 anni, dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
4) i seguenti altri familiari:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i figli che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente e in mancanza i discendenti prossimi, an-  che naturali;
- i genitori e, in mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

ONERI DEDUCIBILI

(omissis)

Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap

Nel rigo E16 indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 dei Tuir sostenute dai portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circo- stanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un portatore di handi- cap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di deambulazione e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righi E1 e E2.

ONERI DETRAIBILI

(omissis)

Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano:

- spese per mezzi necessari alla deambulazione la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero im- porto (rigo E2). Sono tali le spese sostenute per:
- l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l'acquisto di automobili adattate ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotte in se- rie, di cilindrata fino a 2000 cc., se con motore a benzina e fino a 2500 cc., se con motore diesel. Le spese relative all'acquisto di un'automobile con cambio automatico di serie da parte di un portatore di handicap non costituiscono onere per il quale spetta la detrazione in quanto, in tale ipotesi, l'autovettura non è stata adattata alle ridotte capacità motorie del contribuente. La detrazione spetta per il costo di acquisto delle predette auto- vetture e per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). La de- trazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida;
- l'acquisto di arti artificiale per la deambulazione;
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella.

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazio- ne dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad es., le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem o un computer.

Documentazione

Per tutte le spese indicate nei righi E1, E2 ed E16 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme.

In particolare:

* la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rila- sciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corri- spondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;

* per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere an- che nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medici- nali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta de- gli uffici finanziari;

* per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la pre- scrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fatture, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente dell'arte ausiliaria, il medesi- mo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da conser- vare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è sta- ta acquistata la protesi;

* per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e in- ìformatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto ricono- sciuto portatore di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 104 del 1992.

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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"
(pubblicato in S.O. della G.U. 31 dicembre 1986, n. 302)

Articolo 13 bis - Detrazioni per oneri

1 - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 % dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (1):

(omissis)

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento nonchè quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie per- manenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lette- re b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se pro- dotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Com- missione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risul- ti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso as- sicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia ri- conosciuto la detrazione in sede di ritenuta; (2)

(omissis)

(1) La percentuale al 19% degli oneri sostenuti per i quali è ammessa la detrazione dall'imposta lorda è stata introdotta dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Detta aliquota è applicata a decorrere dal 1 gennaio 1998. In precedenza la percentuale ammessa era del 22%.
(2) testo così modificato, da ultimo, dal comma 1 dell'articolo 8, Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

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Written by Raffaella Benvignati - Milano - Italia
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