BOLLO AUTO

 

OGGETTO: MISURE IN MATERIA FISCALE

Il "collegato fiscale" alla Finanziaria 2000, approvato in via definita dal Senato il 9 novembre 2000, contiene diverse misure di carattere fiscale, tra cui una serie di agevolazioni fiscali a favore delle famiglie e delle imprese.

In particolare per i Sordomuti, grazie all'incessante opera dell'ENS che fa registrare un'altra grande vittoria, l'articolo 50 include tra i soggetti beneficiari dell'aliquota IVA ridotta al 4% e della esenzione dal pagamento del bollo auto, anche i soggetti non vedenti o sordomuti ovvero i familiari che li hanno fiscalmente a carico.

Per ciechi e sordomuti non è richiesto nessun adeguamento specifico dell'autovettura, stabilito invece per i portatori di handicap motorio.

Va inoltre sottolineato l'aumento del limite massimo della calindrata dei motori diesel, necessaria per la fruizione del beneficio, che passa da 2500 cc a 2800 cc (art. 50 n. 4) e la regola che non si può usufruire dell'agevolazione per più di una volta ogni quattro anni (art. 50 n. 2).

LE SUDDETTE AGEVOLAZIONI ENTRERANNO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2001.

                                                                                                                                             IL PRESIDENTE

                                                                                                                                                    (Ida Collu)

 

Gli udenti, sentono qualche rumore sospetto proveniente dall'auto in moto, la portano subito dal meccanico per evitare danni maggiori, invece i sordi, non sentendo nulla, continuano finchè l'auto si blocca e possono andare incrontro a spese enormi per riparazioni oppure farla rottamare, e quindi è giusto che abbiano l'esenzione totale della tassa di possesso e l'agevolazione IVA al 4% per l'acquisto di auto nuove, perchè spendono molto di più degli automobilisti udenti.

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